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DOCG, DOC e IGT Italiane

DOCG, DOC e IGT Italiane

Le denominazioni d'origine dei vini italiani: Zona di produzione e vitigni

I livelli della Piramide della Qualità per il vino

I vini appartengono a diverse categorie di qualità, partendo dal basso verso l’alto della Piramide di Qualità si distinguono così;

I Vini da Tavola (VdT) 

Alla base della piramide ci sono i Vini da Tavola (VdT). Obbligatorio in etichetta il lotto di produzione, il volume del recipiente, i dati dell’imbottigliatore, il luogo di imbottigliamento e di vinificazione (se avvengono il luoghi diversi), la gradazione alcolica, la gassificazione (se esistente), la dizione “contiene solfiti” se si supera la soglia di 10mg/l di solforosa. L’indicazione del colore è facoltativa, la menzione del vitigno non è prevista.

I Vini IGT (Indicazione Geografica Tipica)

Per i vini IGT (IGP classificazione europea) è previsto un disciplinare secondo Regolamento Comunitario Nr.823 del 1987, cui i vini devono conformarsi. L’indicazione del vitigno, l’annata e la menzione della zona ed eventuale sottozona sono facoltativi.

I Vini DOC (Denominazione di Origine Controllata)

I disciplinari per i vini DOC (DOP secondo la classificazione europea) oltre a quanto previsto per gli IGT, devono prevedere delle zone più delimitate, non possono essere prodotti con uve destinate a vini IGT, devono venir sottoposti ad esame chimico-fisico ed organolettico in fase di produzione. Il riconoscimento DOC è riservato riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con nome diverso, a IGT da almeno cinque anni. Inoltre possono essere caratterizzati dall’indicazione di sottozone o zone più ristrette a seconda del disciplinare. Possono menzionare specificità del prodotto (es. classico, superiore) se previsto dal disciplinare. Obbligo dell’annata di produzione in etichetta.

I Vini DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita)

I vini DOCG (anch’essi nell’elenco delle DOP)  hanno dei disciplinari più rigorosi: devono prendere una disciplina viticola ed enologica di norma più restrittiva rispetto a quella della DOC. La denominazione DOCG viene concessa ai vini già riconosciuti DOC da almeno sette anni e che siano ritenuti di particolare pregio. In fase di imbottigliamento è prevista l’analisi chimico-fisica ed organolettica, partita per partita, e le bottiglie vengono contrassegnate con una fascetta di controllo disposta in maniera tale da rompersi in fase di apertura della bottiglia.

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